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DIRITTO PENALE

Il diritto penale è quel ramo del diritto che si occupa delle misure repressive dei reati e dell’afflizione di pene per la commissione degli stessi. Il diritto penale è disciplinato nel codice penale e in molte leggi speciali che, prevedendo reati, comminano pene afflittive.

Il diritto penale è infatti caratterizzato dalla presenza del “reato”: è infatti terminologicamente non corretto fare riferimento al “reato penale”; quando si parla di reato, questo non può che essere penale, e il diritto vigente, infatti, non contempla alcun altro tipo di reato

.Il diritto penale a differenza del diritto civile non opera per la regolamentazione dei rapporti fra privati, ma disciplina le modalità sanzionatorie e di repressione di determinate fattispecie illecite (ritenute) particolarmente gravi da parte dello Stato. La scelta sul prevedere o meno che un determinato comportamento possa costituire o meno reato è sicuramente politica ed è fatta dal Legislatore. Il Codice della Strada ad esempio, all’articolo 186 sancisce come la guida in stato di ebbrezza, nel caso del superamento della soglia di 0,8 grammi di alcool per litro di sangue costituisca reato, mentre, al di sotto di questa soglia, rappresenti soltanto un illecito amministrativo, sanzionato con la sola sanzione amministrativa.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il “diritto amministrativo” è un ramo del diritto pubblico con il compito di regolare le attività della pubblica amministrazione (P. A.) e il suo rapporto con i cittadini. In poche parole, il diritto amministrativo si occupa di regolare le modalità con cui la collettività si prepone di raggiungere determinati obiettivi di interesse pubblico. Per “pubblica amministrazione”, invece, si intende l’insieme degli enti pubblici dotati di finalità amministrative nei confronti dello Stato attraverso l’esercizio di funzioni specifiche. Nello specifico, il diritto amministrativo esercita funzioni di sicurezza pubblica sul territorio, di urbanistica, di edilizia e di attività processuale, legandosi anche al diritto penale.

DIRITTI CIVILI

I diritti civili Diritti di cui godono tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali. Sono i diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico come fondamentali, inviolabili e irrinunciabili (dunque non suscettibili di compressione da parte dello Stato), i quali assicurano all'individuo la possibilità di realizzare pienamente sé stesso. Tra i d.c. si collocano le libertà di pensiero, parola, espressione, stampa, associazione, oltre a diritti propriamente politici quali il diritto di voto e in genere di elettorato attivo e passivo. D.c. essenziali si trovano già nell’antichità (vedi i diritti del cives romanus), nella Magna charta libertatum (1215), nell’Habeas corpus (1679) e soprattutto nel Bill of rights, frutto della rivoluzione inglese (1689). La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Dichiarazione dei diritti dell’uomo), emanata nell’ambito della Rivoluzione francese (1789) ampliò e precisò il quadro dei d.c., ponendo al centro la categoria di «cittadino». Negli Stati Uniti i d.c. furono in origine intesi come garanzie a difesa del cittadino dagli abusi di potere del governo e trovarono una parziale tutela nei primi dieci emendamenti della Costituzione. Con l’abolizione della schiavitù nel 1865, la loro accezione si estese alla condizione di parità tra le persone senza forme di discriminazione in base alla razza. Nel 20° sec. le lotte del movimento per i diritti civili sono state quindi volte ad assicurarne il godimento anche agli afroamericani e a ogni altra minoranza. Al contempo il loro significato è stato ampliato all’eguaglianza tra gli individui nell’accesso a istruzione, impiego, alloggio, retribuzione, credito ecc., ossia ai diritti sociali.

DIRITTI REALI

Diritti soggettivi che attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Si parla di diritto reale perchè è un diritto che ha per oggetto una cosa (res). Caratteristiche dei diritti reali sono: l'assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti, e non solo contro l'alienante; l'immediatezza del potere sulla cosa, senza che sia necessaria la cooperazione di altri soggetti come, ad esempio, nelle obbligazioni; la tipicità, cioè sono tali soltanto quelli stabiliti dalla legge (si parla di numero chiuso); la patrimonialità, in quanto il contenuto è suscettibile di essere valutato economicamente.I diritti reali su cosa altrui sono caratterizzati dalla specialità, dalla limitatezza del contenuto del diritto, dalla possibilità di loro estinzione per non uso ventennale o per confusione (che si verifica quando il titolare di un diritto reale su cosa altrui diventa proprietario del bene).

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